MOCA: adempimenti entro il 31 luglio 2017 per le aziende che producono materiali destinati al contatto con gli alimenti

MOCA: adempimenti entro il 31 luglio 2017 per le aziende che producono materiali destinati al contatto con gli alimenti

ceramicheIl Decreto Legislativo 10 febbraio 2017  n. 29, ovvero la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, è già in vigore dal 2 aprile 2017.

Tuttavia, il termine per gli operatori del settore già operanti è fissato per il prossimo 31 luglio. Vediamo di seguito un estratto delle novità introdotte dal suddetto decreto.

Sostanzialmente esso introduce – abrogando in parte il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 – sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento (Ce) n. 1935/2004 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, in seguito “MOCA” (su cui infra) e di altri regolamenti europei, tra cui quello recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA (n. 2023/2006) e quello riguardante i MOCA in plastica (n. 10/2011).

 I contenuti del decreto

Il provvedimento in oggetto è adottato in attuazione della delega al Governo prevista, in generale, dall’articolo 2 della legge n. 154/2014.

Con riferimento al regolamento 1935/2004, esso sanziona, tra l’altro:

  1. l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana o da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti (art. 2, commi 1 e 2);
  2. l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare (art. 2, c. 4);
  3. l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA (art. 5, c. 1).

E’ altresì previsto che l’etichettatura di cui all’art. 15 del Regolamento 1935/2004 debba essere redatta in lingua italiana, nel caso di commercio in Italia (art. 4, c. 1).

Inoltre, il D.Lgs. 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (art. 6, c. 1). Tale comunicazione è ricompresa nella registrazione o riconoscimento di cui ai Regolamenti Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3), ovvero entro il prossimo 31 luglio 2017.

Infine, il D.Lgs. 29/2017 disciplina la contestazione e l’estinzione di violazioni “di lieve entità” in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo (art. 11): in tal caso, l’organo che provvede all’accertamento procede alla contestazione ex art. 14 della Legge 689/1981, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. L’ottemperanza alla diffida entro il termine fissato nella stessa determina l’estinzione degli illeciti; in caso, invece, di mancata ottemperanza, si procede con ordinanza/ingiunzione all’irrogazione della sanzione amministrativa (ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981). Il D. Lgs. 29/2017 rinvia, per quanto non previsto dallo stesso, alle disposizioni di cui alla 689/1981 (art. 14).