Contaminanti chimici negli alimenti: il nuovo regolamento europeo che abroga il Reg. CE n. 1881/2006
Il 25 Maggio 2023 entrerà in vigore il nuovo Regolamento sui contaminanti chimici, abrogando definitivamente il Regolamento (CE) n. 1881/2006.
L’obiettivo generale del Regolamento è rimasto invariato ed è volto a stabilire i tenori massimi dei vari contaminanti potenzialmente presenti sulle singole categorie merceologiche, pertanto gli alimenti elencati nell’Allegato I non possono essere immessi sul mercato, o impiegati come materie prime o ingredienti in alimenti, qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo. Inoltre, viene anche ribadito che per i prodotti non direttamente destinati al consumatore finale, una volta sottoposti a cernita o altro trattamento fisico, gli alimenti devono essere conformi ai tenori massimi individuati e il trattamento utilizzato non deve avere prodotto altri residui nocivi.
I contaminanti individuati possono essere classificati in sei categorie:
- Micotossine, quali aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinvalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina, sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp.;
- Tossine vegetali, quali acido erucico (compreso l’acido erucico legato nei lipidi), alcaloidi tropanici, acido cianidrico (compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici), alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei, equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo;
- Metalli e altri elementi, quali piombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagno (inorganico);
- Inquinanti organici persistenti alogenati, quali diossine e PCB e sostanze perfluoroalchiliche;
- Contaminanti da processo, quali Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi espressi come 3-MCPD, glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo;
- Altri contaminanti, ovvero nitrati, melammina e perclorato.
Rispetto alla normativa abrogata, oltre alla riduzione di diversi tenori massimi ammissibili, numerose sono le novità sostanziali introdotte.
Il divieto di detossicazione mediante trattamenti chimici è stato esteso a tutti i contaminanti individuati e non è più previsto dunque esclusivamente per le micotossine, come invece stabilito nel Regolamento attuale (Art. 4).
Per quanto concerne i contaminanti per i quali sono stati definiti limiti più stringenti su specifiche categorie merceologiche, come ad esempio mercurio, alcaloidi oppiacei e ocratossina A, sono state previste misure transitorie in base alla data in cui è avvenuta l’immissione in commercio.
Sono stati introdotti limiti a carico degli Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) per prodotti a base di canapa, ed estesi ad altre categorie merceologiche i campi di applicazione di alcuni tenori massimi come ad esempio per l’acido cianidrico, previsto solo a carico dei semi di albicocca e ora invece definito anche per semi di lino, mandorle, prodotti a base di manioca e l’arsenico, normato anche per sale e succhi e nettari di frutta.
Inoltre, è stata definita pari all’80% la soglia oltre la quale un prodotto è considerato “derivato” o “a base di” un alimento.
Si prevedono comunque a breve ulteriori aggiornamenti, riguardanti la riduzione dei limiti massimi per altri contaminanti.
È possibile consultare la nuova norma cliccando qui.