Il Decreto Legislativo n. 18 del 23 Febbraio 2023: la nuova disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano

Il Decreto Legislativo n. 18 del 23 Febbraio 2023: la nuova disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano

Il 21 Marzo 2023 entra ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo n. 18 del 23 Febbraio 2023, il quale, recependo la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, abroga il Decreto Legislativo n. 31 del 2 Febbraio 2001 e s.m.i. e diventa, di fatto, la normativa di riferimento sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Numerose sono le novità che esso apporta, e molte scaturiscono dal fatto che l’obiettivo della normativa non riguarda più soltanto la protezione della salute umana dagli effetti nocivi causati da acque non salubri e pulite ma è stato integrato dalle tematiche di tipo ambientale (Art. 1).

Proseguendo, tra le modalità di distribuzione dell’acqua ora risultano riconosciute, e dunque anche normate, le cosiddette “case o chioschi dell’acqua”, definite come «un’unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco» (Art. 2, comma 2, lettera f).

Al fine di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del Decreto e gestire efficientemente la comunicazione dei dati tra i vari stakeholder (Autorità competenti nazionali, Unione europea, operatori del settore idropotabile e popolazione), sono stati istituiti presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il nuovo sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», il comparto denominato «Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA)» e la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua.

Sono stati inoltre rivisti i requisiti minimi per poter definire l’acqua idonea al consumo umano (ora stabiliti nell’Allegato I, Parti A, B e D), in quanto sono stati aggiunti diversi contaminanti chimici e modificati alcuni i valori di riferimento. Per gli edifici prioritari ai sensi dell’Art. 2, comma 2 lett. i) («gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua», come strutture sanitarie e socio-assistenziali, alberghiere, della ristorazione pubblica e collettiva, ecc.) nell’ambito della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni è stato introdotto anche il controllo a carico di Legionella spp. e Piombo.

Nuovi obblighi anche per i gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, tenuti ad effettuare «una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera s)» (Art. 4, comma 4).

Nel nuovo Decreto risultano anche meglio evidenziate e trattate le specifiche in merito ai materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (Art. 10) e ai reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle stesse (Art. 11), questi ultimi in particolare approfonditi nell’Allegato IX.

L’ultima grande e più importante novità riguarda l’introduzione di un approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, finalizzato a garantire tanto gli aspetti igienico-sanitari quanto un accesso universale ed equo alla stessa, comprendendo quindi anche i rischi correlati ai cambiamenti climatici e alla protezione dei sistemi idrici. Si renderà dunque obbligatorio implementare una valutazione e gestione del rischio basata sui principi generali delle “Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua”, elaborate dall’ISS. Tale aspetto interesserà tutti gli attori della filiera idropotabile e i relativi termini di adeguamento sono fissati al 12 Luglio 2027 per le Autorità ambientali delle regioni e province autonome, relativamente alle aree di alimentazione dei punti di prelievo delle acque oggetto del Decreto, e al 12 Gennaio 2029 per i gestori idrici responsabili rispettivamente dei sistemi di fornitura idro-potabile e dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari.

Per consentire la consultazione della normativa riportiamo di seguito il link dove scaricare il Decreto Legislativo n. 18 del 23 Febbraio 2023.