Dal 13 dicembre 2016 obbligo di informazioni nutrizionali in etichetta

Dal 13 dicembre 2016 obbligo di informazioni nutrizionali in etichetta

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Il 13 dicembre 2016 diventerà obbligatoria la dichiarazione nutrizionale per tutti i prodotti alimentari preimballati (ex preconfezionati), ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011. Le informazioni nutrizionali possono aiutare nella scelta di alimenti appropriati per comporre una dieta varia, completa ed equilibrata. La dichiarazione nutrizionale specifica la composizione dell’alimento permettendo di stimare il valore energetico e la quantità di alcune sostanze nutritive presenti quali grassi, carboidrati, fibre, proteine e sale.

Per consentire l’accessibilità delle informazioni a una fascia sempre più ampia di utenti, la dichiarazione nutrizionale deve essere redatta in maniera semplice e comprensibile. Tutti i valori riportati devono comparire nel medesimo campo visivo in modo da non creare confusione e possono essere rappresentati in formato tabellare o, in caso di spazio insufficiente, in formato lineare.
Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:

Valore energetico kcal e kJ

Proteine
Carboidrati
Zuccheri
Grassi
Acidi grassi saturi
Fibra alimentare
Sale

Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse su 100 g o 100 ml, in modo da facilitare la comparabilità tra prodotti simili o contenuti in imballaggi di dimensioni diverse. È consentito inserire nelle dichiarazioni nutrizionali anche le assunzioni giornaliere di riferimento (% AR o RI) e l’espressione “per porzione”, a condizione che siano riportate la quantità e il numero di porzioni. Oltre alle sostanze nutritive citate in precedenza, possono essere inseriti altri elementi nutritivi come gli acidi grassi mono o polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre, i sali minerali e le vitamine.

I valori dichiarati in etichetta sono valori medi e possono essere ottenuti sulla base di analisi di laboratorio effettuate dal produttore sull’alimento oppure calcolati a partire da valori medi noti o da dati presenti in letteratura. Per alcune categorie di prodotti il Reg. UE 1169/11 prevede che non sia obbligatorio fornire le informazioni nutrizionali, salvo eventuali disposizioni specifiche.

Le categorie più rilevanti che sono escluse da tale obbligo vengono riportate nell’elenco di seguito:

• Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume
• Prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
• Prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
• Acque destinate al consumo umano
• Alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2
• Alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.