Protocollo di Sicurezza Covid-19: cosa fare per adeguarsi
Sabato 14 marzo è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo firmato da governo, aziende e sindacati si basa sul decreto legislativo 81/2008 che stabilisce una serie di obblighi e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul luogo di lavoro. Ecco quindi la necessità per le aziende di adeguare le proprie procedure interne e adottare misure di prevenzione per il rischio biologico.
La sua adozione dovrà avvenire rapidamente. La prosecuzione delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
Le aziende dovranno dotarsi di procedure ad hoc per un’adeguata prevenzione sanitaria.
Di seguito vengono riportare alcune delle misure da intraprendere:
- Organizzare internamente, o commissionare a ditte esterne specializzate, la pulizia e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
- Consegnare ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale), come guanti monouso, mascherine, ecc.;
- Rendere disponibili soluzioni idroalcoliche disinfettanti (ove necessario, le aziende possono autoprodurre i disinfettanti per le mani secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità);
- Adottare procedure per il controllo dell’accesso dei lavoratori negli uffici, nelle mense, nei locali comuni (spogliatoi, aree fumatori, aree ristoro con distributori automatici, ecc.), ivi compreso il controllo della temperatura dei lavoratori all’ingresso;
- Adottare procedure per la gestione dei visitatori volte a controllare e ridurre al mimino gli accessi ed i contatti personali;
- Attività di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori per mezzo di incontri scaglionati o per mezzo di formazione a distanza (FAD);
- Gestione delle emergenze per rischio biologico.
L’ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo n. 81/2008, comportano la necessità per tutti i datori di lavoro, nelle attività produttive, negli esercizi commerciali, nonché nelle attività professionali, di adeguare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/08.
La valutazione dei rischi va effettuata indipendentemente dal numero dei lavoratori, quindi anche per un solo dipendente, con qualsiasi contratto di lavoro.
Nella valutazione dei rischi va ovviamente affrontata nel complesso, la massima prevenzione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla prestazione lavorativa (se rischio basso, alto o medio).
Lo Studio Santoro resta a vostra disposizione per fornirvi il supporto necessario per l’applicazione del Protocollo di Sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e per aiutarvi nel compito di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori con l’implementazione di idonee procedure aziendali.