D. Lgs 81/08: le principali modifiche previste dal decreto fiscale 2021

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D. Lgs 81/08: le principali modifiche previste dal decreto fiscale 2021

“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Sono queste le principali modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste nel decreto fiscale 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 ed in vigore dal 22 ottobre 2021.

Le modifiche sono finalizzate ad incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro, nonché il coordinamento dei soggetti competenti per un accurato controllo del rispetto delle norme prevenzionistiche, attraverso:

  • l’incremento degli organici degli ispettorati del lavoro;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese che non rispettano le regole;
  • un nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli.

Il decreto cambia le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoratori non in regola. Sarà sufficiente il 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro; non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche e sarà impossibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, contrattare con la Pubblica Amministrazione per l’intero periodo di sospensione; ciò implica che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in materia di sicurezza non può partecipare alle gare d’appalto. In buona sostanza, l’azienda che non rispetta a pieno quanto previsto dalle norme e che dunque impiega lavoratori irregolari o compie violazioni in tema di sicurezza sul lavoro può subire una vera e propria interdizione con evidenti ricadute sul piano economico.

In caso di accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è previsto un inasprimento delle sanzioni: la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Dette violazioni saranno individuate con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro ed il provvedimento di sospensione dell’impresa sarà adottato dall’Ispettorato del Lavoro.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione; l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Inoltre, tra le violazioni che fanno scattare la sospensione dell’impresa vi sono i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi; la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati.

Altra violazione in tema di sicurezza sul lavoro è invece rappresentata dall’omessa vigilanza per quanto attiene alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Anche di ciò si trova opportuna traccia nel testo del decreto fiscale approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri.

Da notare che per l’imprenditore che non rispetta il provvedimento di sospensione dell’impresa, può scattare l’arresto fino a 6 mesi.

Con le nuove “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” contenute nell’art. 15 nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre, l’Esecutivo guidato da Mario Draghi, rende più severe le misure per prevenire i decessi e gli infortuni dei lavoratori, in un periodo che, come è ben noto, è stato caratterizzato da troppe vittime sul lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 prevedono il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute: viene predisposta una banca dati informatica unica, che metterà in comunicazione Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regioni, Asl e Inail.

Inoltre gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.

Chiaramente il Decreto legge contiene poi molti altri aspetti e norme in ambito fiscale che non riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, ma la tutela dei contribuenti maggiormente in difficoltà in considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.

Per la quarantena: “è previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia”;

Per i congedi parentali: “i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti”.

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