Ambiente ed imballaggi: obblighi di legge e proroga per adeguamento etichette

Ambiente ed imballaggi: obblighi di legge e proroga per adeguamento etichette

L’11 Settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, in vigore dal 26 Settembre 2020. Il nuovo Decreto Legislativo dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

QUALI SONO LE INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI FINALI DEGLI IMBALLAGGI? 

Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita, come ad esempio “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune”. Dalla lettura del testo di legge si evincono due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta ambientale a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi:

B2B (Professionale) o B2C (Consumatore).

Se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta. Mentre, se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), i contenuti previsti per obbligo riguardano:

  1. La codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE;
  2. Le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE E MULTICOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE 

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni: la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE; le indicazioni sulla raccolta (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”). Per gli imballaggi multicomponenti, quindi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio un’etichetta in carta adesa ad un vasetto in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale. Nello specifico, è considerata separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani, senza dover ricorrere a ulteriori strumenti ed utensili e incorrere in situazioni che metterebbero a rischio la salute.  Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2021 E LA SOSPENSIONE PARZIALE DELL’OBBLIGO

Il 31 Dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 3 Dicembre 2020, n. 183, cosiddetto Milleproroghe 2021”, in vigore dal 31 Dicembre 2020Il Decreto prevede la SOSPENSIONE fino al 31 Dicembre 2021 dell’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e inserire anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale. Il Decreto non prevede, invece, la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica, ricordando che l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

UN VANTAGGIO PER CONSUMATORI, AZIENDE, E NON SOLO

Grazie a questo tipo di comunicazione, i consumatori avranno una visione più chiara della modalità di smaltimento dei rifiuti, contribuendo in maniera attiva ad una riduzione degli impatti ambientali, aumentando anche la propria consapevolezza verso uno stile di vita più ecosostenibile. Le Aziende invece, potranno considerare tale obbligo come un’opportunità per mettere in risalto le scelte aziendali inerenti la sostenibilità, nonché uno stimolo alla progettazione di un packaging responsabile, sempre più in linea con la sfida ambientale che caratterizza questo periodo storico in cui ambiente e natura hanno sempre più bisogno dell’intervento attivo e mirato da parte dell’uomo.

 

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