Salute e sicurezza dei lavoratori: il Documento di Valutazione dei Rischi

Salute e sicurezza dei lavoratori: il Documento di Valutazione dei Rischi

Secondo l’art.17 del Dlgs. 81/08 tra le attività non delegabili del Datore di Lavoro vi è la cosiddetta Valutazione dei rischi. Tutte le aziende con almeno un lavoratore sono, infatti, tenute a tracciare una mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda.

Per farlo il Datore di Lavoro, supportato dal Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), redige il Documento di Valutazione dei Rischi (art.28 Dlgs.81/08), che deve essere custodito presso la sede aziendale (anche su supporto informatico) ed esibito qualora sia richiesto dalle autorità competenti.

Il DVR è, dunque, un documento obbligatorio che non solo analizza la struttura aziendale, ma individua anche i fattori di rischio presenti e definisce le misure di prevenzione e protezione, già adottate e da adottare, al fine di tutelare i lavoratori e ridurre le probabilità di situazioni pericolose sul luogo di lavoro.

L’obiettivo è rendere l’azienda più sicura e in questo modo anche più produttiva ed efficiente.

Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR è uno strumento operativo che deve essere costantemente aggiornato sulla base dei cambiamenti aziendali o legislativi e che deve ispirarsi ai criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Un DVR che si rispetti deve contenere:

  • I dati anagrafici aziendali;
  • L’organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • La descrizione dell’attività lavorativa, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;
  • La descrizione delle mansioni di tutti i lavoratori e dei relativi rischi per ciascuna fase lavorativa;
  • Il piano operativo contenente le misure di prevenzione e protezione e gli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza in azienda;
  • Una valutazione specifica relativa ai rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza;
  • Una valutazione dello stress correlato al lavoro specifico;
  • La data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

Cosa è cambiato con l’emergenza Coronavirus?

Secondo il DPCM del 24/10/2020, il SARS-CoV-2 va inserito a tutti gli effetti nell’elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell’uomo. Ecco perché le aziende dovrebbero aggiornare la valutazione del rischio biologico, includendo anche tale rischio specifico.

Tuttavia, è importante sottolineare che, escluse le attività dove il rischio è di tipo professionale (per es. le strutture sanitarie) e dove la probabilità di esposizione al Covid-19 è maggiore rispetto a quella della popolazione in generale, non sussiste l’obbligo formale di aggiornamento del DVR, poiché la possibilità di contrarre il virus dovrebbe già essere stata contemplata come rischio indiretto per i lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro.

In ogni caso le aziende, per prevenire il contagio e la diffusione del virus dovranno, senza dubbio, rivedere e armonizzare la valutazione dei rischi sulla base del Protocollo anticovid, adottando una serie di disposizioni, come l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, il lavoro in smart working, gli ammortizzatori sociali, la sospensione di eventi, convegni, corsi di formazione, trasferte, l’installazione di distributori di gel igienizzanti per le mani, l’adozione di specifiche procedure di sanificazione degli ambienti e di appositi strumenti di protezione individuale, laddove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro.

In particolare, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi aggiornato il 24 aprile 2020, regola le modalità di ingresso in azienda, l’accesso dei fornitori esterni, le attività di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, l’adozione di specifiche precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, la turnazione aziendale, l’entrata e l’uscita dei dipendenti, gli eventi interni e le riunioni, la gestione di una persona sintomatica e la sorveglianza sanitaria.

Tale protocollo introduce una novità rispetto alle precedenti disposizioni del Ministero della Salute. La prosecuzione delle attività aziendali, infatti, potrà avvenire solo in presenza di determinate condizioni, che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, in caso contrario l’attività sarà sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

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