Buste e ambiente: novità 2018
Dal 1 gennaio 2018 le buste leggere e ultraleggere (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron), impiegate per il trasporto dei prodotti alimentari, come imballaggio primario in ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e salumerie, devono essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432; in particolare i sacchetti devono avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e devono essere distribuiti tassativamente a pagamento.
L’obiettivo “Green” della normativa è quella di ridurre la distribuzione di buste in plastica promuovendo al contempo la distribuzione di plastiche biodegradabili ed il loro riutilizzo.
In sintesi gli shopper devono:
a) essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale UNI EN 13432;
b) essere realizzati con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che diventerà il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021) ;
c) essere idonei al contatto con gli alimenti;
d) essere ceduti esclusivamente a pagamento, che dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto.
La biodegradabilità, la compostabilità ed il contenuto di materia prima rinnovabile dovranno essere certificati da organismi accreditati.
La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle buste della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi.
Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
La normativa vigente prevede pesanti sanzioni come specificato nella normativa, consultabile al seguente link: