Il Reg. UE n. 625/2017: una novità assoluta in materia di controlli ufficiali
Il prossimo 14 Dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento in materia di controlli ufficiali: il Reg. UE n. 625/2017 che mira a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.
Lo scopo del presente regolamento è di stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare.
Tra le principali novità introdotte, vi è un’estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento infatti razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004; tra queste ritroviamo la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l’ etichettatura ed altri.
Il Regolamento si applica dunque ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:
- gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese le norme che tutelano gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di M.O.C.A;
- l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
- le prescrizioni in materia di salute animale;
- la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
- la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
Come avvengono i controlli ufficiali?
I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure documentate e prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o elettronico) che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di eventuali indagini giudiziarie, è fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.
Le Autorità Competenti potranno effettuare regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli operatori, inclusi tutti coloro che operano la vendita a distanza tramite sito e-commerce.
Frequenza dei controlli
La frequenza dei controlli ufficiali verrà stabilita sulla base dei rischi identificati associati ad animali, merci e alle attività sotto il controllo degli OSA. I controlli verranno eseguiti senza alcun preavviso, tranne nel caso in cui sia necessario e giustificato ai fini di un regolare controllo. Anche in merito ai controlli richiesti dall’OSA stesso, l’Autorità competente potrà decidere di eseguire il controllo con o senza preavviso. Le Autorità Competenti in questo modo potranno garantire una maggiore trasparenza ai consumatori in merito ai prodotti alimentari acquistati assicurando un controllo sull’intera filiera agroalimentare.
Diritto alla controperizia
In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.
Come indicato nel Reg. UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.
Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.
Il nuovo Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali IMSOC
Un’altra novità importante del Regolamento n. 625/2017 è la creazione di una nuova rete online. Gli Stati Membri potranno comunicare più rapidamente tra loro e trasmettere informazioni importanti in merito ai controlli effettuati, grazie alla creazione di un IMSOC (Integrated management system for official controls) ovvero un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali. Questo sistema permetterà di creare un collegamento istantaneo tra tutti i sistemi informatici esistenti (tra cui il RASFF) e di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.
Per un maggiore approfondimento, riporto di seguito il link della normativa: