Regione Puglia: le attività esercenti devono controllare nei propri locali la radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’

Regione Puglia: le attività esercenti devono controllare nei propri locali la radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’

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La Regione Puglia ha emanato la legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016 con l’intenzione di assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali. La predetta norma impone un monitoraggio delle concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali; il controllo dovrà essere effettuato dalle attività esercenti entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (pertanto, entro il 3 febbraio 2017)

Le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon dovranno essere effettuate su base annuale in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno); gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità. Di seguito riporto il link per la consultazione del bollettino ufficiale:

Regione Puglia, L.R. 3 novembre 2016, n. 30 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”