Comprendere le regole dell’etichettatura dei prodotti alimentari
Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Regolamento (UE) n.1169/11 impone un’etichettatura chiara, comprensibile e leggibile per il consumatore; le informazioni devono essere visivamente accessibili al pubblico per questo il regolamento riporta indicazioni circa:
- la dimensione del carattere
- la spaziatura tra lettere e righe
- lo spessore
- il colore
- la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere
- la superficie del materiale nonchè il contrasto significativo tra scritta e sfondo
Il regolamento richiede inoltre l’inserimento in etichetta da parte dei produttori, di una serie di informazioni; alcune obbligatorie ed altre facoltative. L’obbligo di inserire in etichetta informazioni obbligatorie sugli alimenti ha lo scopo di guidare i consumatori a fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte consapevoli adatte alle esigenze dietetiche individuali.
Per questa ragione tra le informazioni obbligatorie vi è l’indicazione degli allergeni, sostanze che possono provocare reazioni avverse nei soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari.
Informazioni obbligatorie in etichetta
Fatte salve alcune eccezioni, i produttori di generi alimentari sono obbligati a comunicare ai consumatori tramite l’etichettatura, le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’alimento (il nome comunemente impiegato per indicare quell’alimento con accanto l’indicazione sul suo stato fisico, es. Latte-parzialmente scremato, Cacao in polvere, Frutta disidratata, ecc…)
- l’elenco degli ingredienti (gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente: dall’ingrediente presente in maggior quantità, sino all’ingrediente presente in minor quantità)
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico definito allergene ed elencato in allegato II del Reg. UE n. 1169/11 o derivato da una sostanza o prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze alimentare nei soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari
- la quantità netta di alcuni ingredienti (se è indicato in etichetta “crema spalmabile alla nocciola” la percentuale di nocciola contenuta nel prodotto dovrà essere indicata – es. nocciola 10%- altrimenti tale dicitura potrebbe essere ingannevole per il consumatore)
- la quantità netta dell’alimento
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione potrebbe rendere difficile un uso adeguato dell’alimento (es.” da consumarsi previa cottura”)
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume
- una dichiarazione nutrizionale
Presenza di allergeni
La presenza di allergeni deve essere obbligatoriamente segnalata in etichetta perchè rappresenta una fonte di pericolo per tutti i soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari. Per questo devono essere evidenziati con un carattere speciale: in grassetto, evidenziati, sottolineati. Di seguito viene riportato l’elenco degli allergeni in Allegato II del Reg. (UE) n.1169/11:
- CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati;
- CROSTACEI e prodotti a base di crostacei;
- UOVA e prodotti a base di uova;
- PESCE e prodotti a base di pesce;
-
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
-
SOIA e prodotti a base di soia
-
LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
-
FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
-
SEDANO e prodotti a base di sedano
-
SENAPE e prodotti a base di senape
-
SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
-
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
-
LUPINI e prodotti a base di lupini
-
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi
Omissione dell’elenco degli ingredienti
Il consumatore potrebbe non trovare l’indicazione dell’elenco ingredienti nei seguenti casi:
- ortofrutticoli freschi, patate incluse, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
- le acque gasificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
- gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti (tale indicazione non si riferisce quindi all’aceto balsamico che contiene anche sciroppi o zucchero)
- i formaggi, il burro, il latte e le creme di fermentati, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione.
- alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente (es. “Latte”=> il latte rientra nelle sostanze allergeniche dell’Allegato II del Reg. (UE) n.1169/11, ma la denominazione del prodotto consente di indentificarne chiaramente la presenza all’interno del prodotto) o consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente
Differenza tra termine minimo di conservazione e data di scadenza
TMC o Termine Minimo di Conservazione
Il termine minimo di conservazione di un alimento o TMC è la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. L’indicazione che caratterizza il TMC è “da consumarsi preferibilmente entro” o “best before” + data. Il TMC viene apposto nei generi alimentari non deperibili a lunga conservazione: Latte sterilizzato UHT, pasta, riso, farina, ecc..In tal caso la data non rappresenta un limite obbligatorio oltre il quale l’alimento non può più essere consumato perchè pericoloso per la salute umana. Tuttavia i produttori sono obbligati ad inserirla tra le informazioni obbligatorie in etichetta e non possono assolutamente commercializzare il prodotto oltre il suo TMC.
Il TMC è composto dall’indicazione in modo chiaro e visibile e riporta: giorno, mese e anno e può essere espresso secondo le modalità evidenziate di seguito:
PRODOTTI ALIMENTARI CONSERVABILI PER … |
MODALITÀ DI INDICAZIONE |
ESEMPIO DI DICITURA |
… meno di tre mesi |
indicazione del giorno e del mese |
“da consumarsi preferibilmente entro il giorno/mese/anno” |
… più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi |
indicazione del mese e dell’anno |
“da consumarsi preferibilmente entro fine mese/anno” |
… per più di diciotto mesi |
indicazione dell’anno |
“da consumarsi preferibilmente entro fine anno” |
Il TMC viene sostituito dalla data di scadenza nel caso dei prodotti alimentari preimballati altamente deperibili dal punto di vista microbiologico che dopo un breve periodo potrebbero costituire un pericolo immediato per la salute.
Data di scadenza
La data di scadenza invece è la data fino alla quale un alimento è considerato igienicamente sicuro per la salute umana. Tale indicazione chiaramente è valida solo se vengono mantenute inalterate le condizioni di conservazione. In condizioni di stress (per es. temperature superiori a quelle di corretta conservazione del prodotto) possono subentrare precocemente fenomeni degradativi, di conseguenza non è più valida l’indicazione riportata sulla data di scadenza. Se per esempio lasciamo una bottiglia di latte fresco pastorizzato a temperature >10°C la sua scadenza sarà molto più ravvicinata di quanto previsto dal produttore. La data di scadenza viene riportata con la dicitura “da consumarsi entro vedi X” ovvero il luogo dove la data viene stampigliata. La data deve riportare, nell’ordine, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno. Sulla confezione devono essere inoltre riportate le condizioni per la corretta conservazione del prodotto.
Superata la data di scadenza, l’alimento può costituire un pericolo per la salute umana per via della possibile proliferazione batterica di microrganismi alterativi e patogeni. Difatti per legge è vietata la vendita dei prodotti che hanno superato la data di scadenza.