Packaging e comunicazione: informazioni ed indicazioni per l’export
In quasi tutti i paesi del Mondo, i prodotti agroalimentari Italiani sono sinonimo di qualità ed eccellenza, e riscontrano particolare apprezzamento da parte del consumatore. Per questo il mercato estero costituisce da sempre un ottimo canale commerciale per le aziende italiane.
Occorre perciò ricordare che l’etichetta di un alimento per mercati diversi dal nostro, presenta profonde differenze rispetto a quella di un prodotto commercializzato secondo le norme Comunitarie.
L’etichetta rappresenta una sorta di carta d’identità del prodotto. Deve perciò essere scritta in forma chiara e completa oltre che rispondere al vero, ed essere indelebile. Non deve indurre in errore i destinatari e attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie.
A questo proposito il Regolamento comunitario n. 1169 del 25 ottobre 2011 e la successiva integrazione con il Regolamento delegato (UE) n. 78/2014, hanno introdotto nuove indicazioni sulle informazioni obbligatorie e volontarie per l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, soddisfacendo così la necessità di avere regole comuni europee, applicate in tutti gli stati membri.
Le etichette alimentari sono il frutto di una normativa che varia di Paese in Paese dando istruzioni non solo sul contenuto, ma anche sul lessico ammesso, sulla composizione grafica e sul rapporto tra gli elementi. Scopo di questa legislazione è fornire al consumatore finale uno strumento immediato e trasparente che garantisca che il prodotto sia in linea con le vigenti normative alimentari del Paese. E’ necessario tenerne conto, per evitare errori che possano comportare il divieto di transito del prodotto alimentare.
Riferimenti normativi e principali obblighi.
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1169/2011 un prodotto alimentare preconfezionato deve citare obbligatoriamente in etichetta:
• la denominazione di vendita;
• l’elenco degli ingredienti, cominciando da quelli presenti in maggiore quantità;
• il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
• nome, ragione sociale o marchio depositato del produttore;
• la partita (il lotto), che indica l’insieme di tutte le confezioni di un determinato prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche
• la quantità netta del prodotto, nei prodotti conservati in un liquido, deve essere indicato anche il peso sgocciolato
• la modalità di conservazione e di utilizzazione;
• le caratteristiche nutrizionali;
• qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
• il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
• per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
Tali obblighi in generale valgono anche per altri Paesi al di fuori dell’UE come la Svizzera, la Cina, la Russia, il Giappone, gli USA…
La compilazione dell’etichetta richiede di verificare la rispondenza rispetto alla normativa prevista dal Paese importatore. Al fine di fornire una corretta informazione al consumatore, vige generalmente l’obbligo di traduzione nella lingua dello Stato importatore in cui si commercializza.
Ciascuno Stato può prevedere anche indicazioni legate alla salute, come ad esempio nel caso della Federazione russa che per le bevande alcoliche prevede l’obbligo di apporre scritte di dissuasione al consumo rivolte alle categorie a rischio, quali donne in gravidanza e minori.
In Russia l’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere effettuata sulla base del Regolamento 881 dell’Unione doganale, che recepisce il documento EurAsEc TR CU 022/2011.
L’etichettatura alimentare negli USA è regolamentata dalla Food and Drug Administration (CFR 21.101). La norma stabilisce una tipologia di etichettatura totalmente diversa da quella valida in UE per posizionamento delle informazioni e per la relativa importanza delle stesse. Negli Stati Uniti la modalità di indicazione delle informazioni nutrizionali – Nutrition Facts – segue regole precise rispetto alla presentazione grafica, all’espressione del valore dei costituenti nutritivi e alla collocazione sulla confezione: nella relativa Scheda Paese sono fornite indicazioni e modalità di consultazione del sito della FDA. A questo proposito, la Commissione europea ha stabilito a inizio 2013 che non è possibile riportare sulla medesima confezione sia la dichiarazione nutrizionale compilata secondo lo schema comunitario sia il Nutrition Facts compilato secondo le disposizioni statunitensi.
In Giappone la legge che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari è la Food Labeling Law entrata in vigore a giugno del 2015. Per esempio per quanto concerne gli allergeni, non è ammessa la dicitura “può contenere”, ma “questo alimento è stato realizzato su linee di produzione ove si lavorano anche prodotti che contengono…”. L’indicazione in etichetta degli allergeni è richiesta dalla Consumer Affairs Agency (CAA, precedentemente era richiesta dal MHLW), sugli alimenti che contengono uno dei seguenti sette ingredienti: frumento, grano saraceno, uova, latte, arachidi, gamberi e granchi. La CAA raccomanda inoltre che anche i seguenti allergeni debbano essere inclusi in etichetta qualora presenti nel cibo: calamaro, uova di salmone, arancio, kiwi, carne di manzo, noci, salmone, sgombro, soia, pollo, maiale, funghi Matsutake, pesca, mela, banana, e gelatina.
La disciplina cinese in tema di etichettatura alimentare si fonda sulla Food Safety Law (2015), che contiene i principi base e la disciplina generale per le etichette e la presentazione dei prodotti alimentari in Cina. Non va però sottovalutato che, in Cina, molta parte della legislazione di dettaglio si “nasconde” in standard tecnici elaborati dalla Standardization Administration of China (SAC) e da varie commissioni governative. Questi standard vengono definiti guobiao (国标) e sono contraddistinti dalla sigla GB che precede l’identificativo della normativa.
In Svizzera le regole che disciplinano la caratterizzazione delle etichette alimentari in generale e la loro pubblicità, sono contenute nell’ordinanza del Dipartimento Federale dell’Interno (DFI) 817.022.21 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (OCDerr). Le leggi e le normative alimentari svizzere sono generalmente concordi con quanto prescritto nella legislazione alimentare dell’Unione europea. Pertanto, per molti aspetti i requisiti alimentari elvetici sono uguali a quelli della normativa europea; in determinati casi, invece, sono richiesti livelli differenti, ad esempio, nel caso dei residui di alcuni fitofarmaci come risulta nell’Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE).
Gli alimenti importati in Svizzera devono sottostare alle caratteristiche indicate nella legislazione svizzera sia per le derrate alimentari in generale:
• sull’igiene (ORI; RS 817.024.1),
• sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31)
• sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23) sia per le singole categorie
alimentari riportate nelle specifiche ordinanze.
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