Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei Rischi, diritti e doveri
Sempre più spesso si sente parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione dai rischi ad essi correlati. La conoscenza che il lavoro può essere causa di alterazioni dello stato di salute è cognizione molto antica.
Attraverso un continuo studio e una sempre maggiore attenzione alla salute umana, nel 1948, la salute viene riconosciuta come diritto fondamentale, attraverso l’approvazione dell’Articolo 32 della Costituzione che cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. La norma è rivoluzionaria nel doppio valore della salute: è un diritto individuale inviolabile e assoluto e un bene di rilevanza collettiva. E l’Articolo 41 comma 2 in merito all’iniziativa economica stabilisce che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
L’avanzamento delle tecnologie assieme a numerosi fattori culturali, economici e sociali ha portato ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro. Questo ci ha permesso di assistere ad una progressiva scomparsa dei gravi quadri da intossicazioni da metalli e da solventi, e al parallelo miglioramento dello stato generale di salute e all’incremento del benessere economico dei lavoratori. La diffusione di nuove conoscenze, ha portato ad aumentare la consapevolezza della necessità di un approccio diverso in sanità pubblica, che cerchi di prevenire determinate patologie e che sia volto alla promozione, protezione e al mantenimento dello stato di salute.
Ma cosa intendiamo per sicurezza sui luoghi di lavoro?
Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle azioni interne ed esterne all’azienda, mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori, dei collaboratori esterni e di quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro, nonché tutelare la popolazione generale e l’ambiente. Le misure di igiene e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di non esporre i lavoratori al rischio di infortuni e di sviluppare una malattia professionale.
Come riportato dal D.Lgs 81/2008 (Art. 28) la prima tra le misure generali per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori è la Valutazione del Rischio, concetto che combina la probabilità del verificarsi di un evento con l’impatto che questo potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento.
Quali sono le figure coinvolte?
La valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), qualora ve ne sia uno. Il datore di lavoro promuove quindi la cooperazione ed il coordinamento per l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tre fasi della valutazione del rischio
• identificazione della fonte del rischio
• valutazione dell’esposizione
• stima del rischio
Risulta spesso essere la fase più importante nel processo di risk management (gestione del rischio) e può anche essere la più difficile e soggetta ad errore.
La valutazione del rischio si basa sull’acquisizione di conoscenze scientifiche generali e di indagini sul campo. Una volta che i rischi sono stati identificati e valutati, si procede a stabilire le misure e gli interventi preventivi al fine di eliminare, ridurre e/o contenere il rischio, per programmare le attività di informazione e formazione sui rischi e sulle eventuali misure di tutela adottate e per orientare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.
In base al grado e alla tipologia di rischio si procede con l’adozione di misure di prevenzione (insieme delle misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso) e protezione (insieme delle misure previste e finalizzate a limitare le conseguenze di un evento dannoso, dal momento che si verifica) che possono essere di tipo:
• organizzativo-procedurali: istruzioni operative o procedure, forniscono indicazioni di tipo comportamentale per guidare il lavoratore a svolgere il proprio lavoro in sicurezza
• tecniche: fanno riferimento alle scelte dei macchinari e delle attrezzature, nonché alla scelta delle misure preventive e protettive da adottare
• formative: informazione, formazione ed addestramento sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione adottate
La legge prevede espressamente che qualora sia possibile adottare uno strumento di protezione collettiva (ad esempio isolando un macchinario troppo rumoroso attraverso pannelli fonoassorbenti), il datore di lavoro è tenuto a preferire questa soluzione all’utilizzo di strumenti di protezione individuale (cuffie, mascherine, occhiali, guanti, etc.).
Quando vengono, invece, adottati i dispositivi di protezione individuale questi devono:
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
• essere conformi agli standard qualitativi previsti dalla legge
Ad oggi si cerca di puntare sempre più sulla prevenzione sia occupazionale che ambientale, attraverso una responsabilizzazione della collettività e dei singoli all’azione preventiva.
Se desideri richiedere una consulenza, il team dello Studio Santoro saprà guidarti nella scelta del servizio più adatto alle tue esigenze.