Obbligo elenco ingredienti ed allergeni per ristoratori ed altri esercizi alimentari
Non solo le industrie alimentari, ma anche tutti gli esercizi commerciali ed artigianali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, macellerie, panifici, pastifici, caseifici, hotel, etc.) devono fornire al consumatore, ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011, informazioni chiare e trasparenti circa la composizione degli alimenti posti in vendita, anche se allo stato sfuso. In particolare, è obbligatorio indicare l’elenco degli ingredienti impiegati, specificando le sostanze allergizzanti in essi contenute.
Gli allergeni in esame sono esclusivamente quelli specificati in Allegato II del Reg. UE n. 1169/11. Non è invece richiesto di indicare la presenza di altre sostanze che sono comunque fonte di allergie e intolleranze alimentari, come ad esempio il nickel, i lieviti, le fragole, i kiwi, il glutammato monosodico, etc.
Sebbene il Ministero abbia previsto l’ipotesi che le informazioni possano essere fornite su richiesta del consumatore, questo non esonera l’operatore del settore alimentare (OSA) dall’obbligo di rendere disponibili elenchi scritti degli ingredienti e degli allergeni presenti in ogni alimento posto in vendita.
Di seguito è riportata una lista semplificata degli ingredienti che devono essere evidenziati perchè contenenti allergeni:
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Le liste degli ingredienti, che hanno la funzione di indicare tanto la presenza certa di sostanze allergizzanti quanto la possibile presenza in tracce, si devono riferire ad ogni singolo prodotto.
Non saranno accettati elenchi generici delle 14 categorie sopra riportate e le autorità di controllo potranno pertanto prescrivere l’adozione di adeguate misure di autocontrollo sulla base dei regolamenti CE 178/02 e 852/04. L’inadempimento a tali prescrizioni può dunque venire sanzionato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 193/07.