Sicurezza e Salute dei lavoratori: obblighi di formazione e aggiornamenti
La continua formazione dei lavoratori, oltre ad essere un obbligo previsto dal D.Lgs 81/08, rappresenta uno degli strumenti migliori da utilizzare per prevenire infortuni nei luoghi di lavoro e malattie professionali. Il Decreto definisce il lavoratore come il soggetto che deve beneficiare della formazione: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”
Ogni lavoratore, in base alla propria mansione, è esposto ogni giorno a dei rischi specifici ed è provato che senza una reale e corretta formazione professionale nessuno è in grado di poter prevenire o gestire tali pericoli.
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale e degli altri.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.
Infine tramite l’addestramento i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio.
È quindi obbligo del datore di lavoro predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda (di qualsiasi settore) attraverso informazione e formazione del lavoratore prima dello svolgimento del lavoro. Secondo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/11, il lavoratore deve aver completato la formazione entro 60 giorni dalla data di assunzione. Ciò non significa che nel frattempo il lavoratore non possa iniziare l’attività in azienda, ma deve essere garantita un’immediata informazione, formazione e addestramento. Anche attraverso l’affiancamento di un tutor/lavoratore esperto.
Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato (classificabile come rischio basso medio o alto) sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
Tale formazione ha validità per 5 anni dalla data di esecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione con la frequenza di un corso di 6 ore. Per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti) è prevista una formazione e conseguente aggiornamento, specifici per ogni situazione. Il Testo Unico prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta anche in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37 comma 6 del D.Lgs. 81/2008).
L’insegnamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre affidato a esperti del settore. Con il passare degli anni la modalità di insegnamento si è molto evoluta. Infatti, ad oggi esistono diverse modalità ognuna con delle caratteristiche specifiche:
- Formazione in aula: consiste nel fare formazione in una classica “aula” dove vengono trattati i temi specifici di quella formazione attraverso la proiezione di power point, video e testimonianze di esperti del settore.
- Formazione e-learning: sviluppata negli ultimi decenni grazie all’utilizzo di piattaforme online. Si tratta di corsi pre-creati, solitamente sotto forma filmati. Il lavoratore in questo modo non avrà un docente con cui confrontarsi in maniera tempestiva sugli argomenti che sta imparando, ma dall’altra parte sarà pienamente immerso nel corso senza la possibile “distrazione” dei colleghi come può avvenire in un corso in aula e potrà organizzarsi i tempi della formazione come meglio crede. Infatti, spesso questa tipologia di corsi dà la possibilità di usufruire del corso e metterlo in stand by ogni qualvolta che si voglia. Questa opzione non implica al lavoratore di stare davanti ad un monitor per troppo ore con il rischio di perdere la concentrazione, ma anzi gli permette di seguire un capitolo alla volta concentrandosi al meglio.
- Formazione a distanza o videoconferenza: equivalente alla formazione in aula, ma con la sostanziale differenza che i partecipanti non si devono recare fisicamente sul luogo del corso. Infatti, possono accedere alla formazione direttamente dalla propria postazione di lavoro collegandosi ad una “classe virtuale” attraverso dei programmi specifici.
Il datore di lavoro che non provvede ad un’adeguata formazione del personale sulle mansioni da svolgere può andare incontro ad un’ammenda dai 1.200 ai 6.000 euro, o addirittura nei casi più gravi all’arresto dai 2 ai 4 mesi. La sanzione scatta non solo nel caso in cui la formazione non sia mai stata erogata, ma anche nel momento in cui un attestato scade e non viene rinnovato.
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